Il Tribunale di Chieti, con la decisione del giudice Ilaria Prozzo, “ribadisce per l’ennesima volta il diritto alle cure per bambini e per persone con autismo, richiamando nell’articolata ordinanza la Sentenza del Tribunale di Vasto n. 62 del 2020, conseguita dall’Associazione “Autismo Abruzzo”.
Lo rendono noto Dario Verzulli e Gianni Legnini, rispettivamente presidente e legale di fiducia dell’associazione Autismo Abruzzo, in relazione a prestazioni richieste per una bambina e mai erogate dalla Asl.
“La minore è stata autorizzata al trattamento ambulatoriale dedicato per autismo dall’Unità di Valutazione Multidimensionale della Asl 2 di Lanciano Vasto Chieti, sicché del tutto ingiustificata è la mancata erogazione del trattamento terapeutico” recita l’ordinanza. In particolare, sottolinea Verzulli sintetizzando il contenuto, “non può ritenersi sufficiente l’aver individuato una struttura accreditata presso la quale la bambina è stata collocata in lista di attesa, essendo invece necessaria l’effettiva presa in carico della minore e l’effettiva somministrazione della terapia prescritta dall’UVM”. La Asl, ricorda ancora il presidente di Autismo Abruzzo, “non solo deve individuare strutture accreditate con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, stipulando apposite convenzioni, ma deve garantire che tali strutture eroghino effettivamente i trattamenti con la presa in carico dei minori, altrimenti l’ammissione al trattamento finirebbe per essere una mera formalità che non assicura al minore disabile alcuna effettiva assistenza”. “Sebbene, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione sia il rapporto costi-benefici che tale richiesta comporta, nei casi in cui sia indubbia l’esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per lasalute, superabile solo con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, l’esigenza fondamentale di cure immediate prevale sulle esigenze economiche della P.A.”
La Asl di Chieti, fa sapere Verzulli, “è stata condannata alle spese per 3.271 euro, oltre tasse e oneri. Risorse che potevano essere dedicate alle prestazioni riabilitative senza ritardi”. ” – conclude la nota – possano a le . “.