Cessione Machin Parma. Sulla vicenda legata al trasferimento di Josè Machin al Parma, sono stati deferiti il Pescara, il Presidente Sebastiani e lo stesso calciatore che il club ducale ha girato in prestito al Delfino nella sessione di mercato estiva. Di seguito il dispositivo del deferimento
Il Procuratore Federale, a seguito di attività di indagine, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale
1) Sig. Pietro FALCONIO, soggetto svolgente attività nell’interesse della società DELFINO PESCARA 1936 SPA dal giugno 2016 dapprima quale addetto alle vendite presso lo “store” della società DELFINO SERVIZI SRL, società partecipata al 100% dalla DELFINO PESCARA 1936 SPA, in Pescara via Regina Margherita, e poi quale responsabile dell’area marketing di quest’ultima, comunque soggetto che ha svolto attività rilevante ai fini federali ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del CGS vigente “ratione temporis”, per rispondere della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 3, comma 2, del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo per la FIGC all’epoca vigente, per essere entrato a fare parte, all’atto della costituzione avvenuta il 25 luglio 2017, quale socio con il 40% delle quote, della società SP GROUP SRL avente quale oggetto sociale, tra l’altro, l’attività di procuratore sportivo, attività peraltro esercitata nell’interesse di numerosi calciatori tesserati con la DELFINO PESCARA 1936, e quindi in palese conflitto di interesse con la medesima società;
2) Sig. Daniele SEBASTIANI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società DELFINO PESCARA 1936 SPA, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per rispondere della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali di cui all’art 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” perché ometteva di adottare tutte le misure idonee ad impedire che il Sig. Pietro FALCONIO, assunto come dipendente della società DELFINO SERVIZI SRL, società partecipata al 100% dalla DELFINO PESCARA 1936 SPA, divenuto poi responsabile dell’area marketing di quest’ultima società, fosse contemporaneamente socio al 40% della società SP GROUP SRL, esercente la funzione di procuratore sportivo nell’interesse anche di calciatori tesserati con la DELFINO PESCARA 1936, ed esercitasse quindi attività in aperto conflitto di interessi;
3) Sig. Josè MACHIN DE COMBO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la DELFINO PESCARA 1936 SPA, per rispondere della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver stipulato, in data 31 gennaio 2019 ed in occasione del suo trasferimento alla società PARMA CALCIO, un contratto di rappresentanza con la società SP GROUP SRL, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, apponendovi falsamente la data del 28 gennaio 2019;
4) la Società DELFINO PESCARA 1936 SPA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti per la condotta del suo legale rappresentante come sopra descritta e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente “ratione temporis” in relazione a quanto ascritto ai predetti Pietro FALCONIO e Josè MACHIN DE COMBO.