Pescara calcio-Caso Milani (leggi qui): il club non ricorrerà.
Scambio di persona. Milani ingiustamente espulso per un clamoroso errore di Ubaldi della sezione di Roma 1 che ha diretto Giugliano-Pescara. L’infrazione su Piovaccari era stata commessa da Brosco. Per sperare nella ripetizione della partita, il fischietto romano avrebbe dovuto ammettere lo sbaglio all’interno del rapporto di gara, il cosiddetto referto. Oppure nel “supplemento di rapporto”. Così non è stato. Club livido di rabbia per la motivazione della squalifica di un turno comminata a Milani
“per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete”.
Davvero incredibile! La prova televisiva non è ammissibile per ottenere la ripetizione della gara come sancito dall’articolo 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva
“Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.
ANALISI POST GIUGLIANO-PESCARA CLICCA QUI
NEL VIDEO, LA SCHEDA