Dichiarati illegittimi, dalla Corte Costituzionale, diversi articoli di legge attraverso i quali la Regione Abruzzo è intervenuta in materia di rischio sismico e sistema di depurazione delle acque.
La sentenza numero 60 della Corte Costituzionale, presieduta da Paolo Grassi, ha dichiarato illegittima una modifica alla legge numero 28 del 2011, che fissa le “norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”: nell’ambito del regolamento attuativo, che disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” e dell’attestazione di “deposito sismico”, nonché “le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”, la Corte ha bocciato il comma con il quale si definiscono “le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito”. Un’altra sentenza della Corte Costituzionale, la numero 59, ha bocciato invece l’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge del 3 novembre 2015, “in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane”: in particolare, con riferimento all'”Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche”, viene giudicata illegittima la modifica che introduce una norma in base alla quale “per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.” La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6, lettera b, della Legge di Stabilità 2016, e dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c e d, della legge del 13 aprile 2016, riguardanti “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”: in particolare viene bocciata la parte del testo in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, si prevede che esso sia dovuto “per ogni kilowatt di potenza efficiente” anziché “per ogni kilowatt di potenza nominale media”.