Disabili: Consulta boccia legge Abruzzo, “fondi troppo aleatori. Non sempre vaglio sostenibilità per diritti incomprimibili.”
“Non può essere condivisa” la tesi per cui “ogni diritto, anche quelli incomprimibili”, debbano essere “sempre e comunque assoggettati a un vaglio di sostenibilità nel quadro delle risorse disponibili”. E’ uno dei passaggi della sentenza 275 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di un articolo della legge 75 della Regione Abruzzo sul diritto allo studio, che subordinava il proprio contributo del 50% della spesa per il trasporto degli studenti disabili ai “limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio”. La ragione della bocciatura della legge è che “l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasposto” e per questo viola l’articolo 38 della Costituzione, che riconosce il diritto allo studio di tutti, disabili compresi. A investire la Consulta è stato il Tar del Lazio a cui si era rivolto la Provincia di Pescara, che dopo aver documentato alla Regione le spese sostenute per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap , si era vista riconoscere finanziamenti inferiori al previsto per quasi 2 milioni di euro, in nome delle ristrettezze del bilancio. Il diritto all’istruzione del disabile “è consacrato dall’articolo 38 della Costituzione” e il trasporto scolastico per i portatori di handicap “costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività” di questo stesso diritto, osserva la Corte. In questo caso la Regione, per garantire l’attuazione del diritto, ha scelto di contribuire alle spese, “ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione la rende aleatoria” e si traduce “negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e garantirne l’effettività”. L’indeterminata insufficienza del finanziamento,notano i giudici, ha “già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma della Costituzione”.