Avellino calcio. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso della società irpina contro la mancata iscrizione alla serie B per irregolarità amministrative. Il club pronto a ricorrere al Tar.
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“Il ricorso – ha spiegato l’avvocato Eduardo Chiacchio – è stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ufficiale di maggio. Ma ci sono delle aperture da valutare con la massima attenzione. Bisogna agire subito con un avvocato amministrativista. Oggi finisce la fase sportiva e già da stasera deve aprirsi quella amministrativa, che nel caso sarà al Tar del Lazio”.
A Roma, davanti alla sede del Coni, si erano radunati anche un centinaio di tifosi ( foto ) per seguire le sorti della squadra.
Ecco il dispositivo integrale che ha portato alla bocciatura dell’Avellino
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018 – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018 – visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso.